PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato «decreto legislativo n. 163 del 2006», sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. Nei contratti di forniture e di servizi le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella richiesta di preventivo, che le giustificazioni di cui al comma 5 non siano presentate da tutti i partecipanti in allegato all'offerta, bensì da parte dei soli offerenti da assoggettare a verifica di anomalia, a seguito di specifica richiesta.

      5-ter. Ove l'offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria non sia soggetta alla valutazione di anomalia di cui ai commi precedenti, le stazioni appaltanti valutano comunque la congruità dell'incidenza dei costi del lavoro, determinati ai sensi del comma 3-bis. Qualora tali costi non risultino congrui, le stazioni appaltanti non procedono all'aggiudicazione definitiva».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

      «2-bis. Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, è accompagnato da un

 

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equivalente livello di definizione con riferimento alla pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo posto a base della gara conseguente».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 115-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006).

      1. Dopo l'articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 115-bis. - (Cause di risoluzione del contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, costituiscono cause di risoluzione del contratto:

          a) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

          b) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione».

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 119-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006).

      1. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 119-bis. - (Subentro di altra impresa nel corso dell'esecuzione del contratto). - 1. Nel bando di gara per l'affidamento di servizi o forniture, le stazioni appaltanti hanno facoltà di prevedere, nelle ipotesi di fallimento dell'appaltatore e di risoluzione del contratto previste dal presente codice, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 140».

 

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Art. 5.
(Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

      «2-bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, è obbligatoria per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili».

      2. Al comma 3 dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo le parole: «Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,» sono inserite le seguenti: «nonché ai sensi del comma 2-bis,».

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 136-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006).

      1. Dopo l'articolo 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 136-bis. - (Risoluzione per violazione di disposizioni in materia di sicurezza). - 1. La stazione appaltante, qualora accerti gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro nonché il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi, può procedere alla risoluzione del contratto».